Il Documento di Valutazione dei Rischi va stilato obbligatoriamente per tutti i datori di lavoro, i soci lavoratori e gli associati in partecipazione di società (anche senza dipendenti), le associazioni di volontariato con volontari, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti senza scopo di lucro che abbiano in forza anche un solo LAVORATORE o EQUIPARATI (lavoratori a chiamata, a progetto, apprendisti, voucheristi, coadiuvanti, lavoratori forniti da agenzie di somministrazione e lavoratori distaccati, stagisti, tirocinanti, volontari ecc.).

 

Assistenza nell'elaborazione del DVR

Documento di valutazione dei Rischi (DVR) – obblighi di legge e tempistiche

Entro quando va redatto il Documento di valutazione dei Rischi (DVR)?

In caso di creazione di una nuova impresa o attività (con lavoratori ed equiparati o soci lavoratori) il titolare o il datore di lavoro deve obbligatoriamente ed immediatamente effettuare la valutazione dei rischi e dispone di novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività* per produrre il documento di valutazione dei rischi (DVR);

*Si ricorda che per inizio attività è da intendersi quella autorizzativa depositata presso la Camera di Commercio di riferimento.-

Quando va aggiornata la valutazione dei rischi?

Come recita l’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81-08 e smi:

“3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

 

Quali sanzioni per chi non redige il DVR?

La mancata valutazione dei rischi viene punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, la pena detentiva può aggravarsi con l’arresto da quattro a otto mesi se il DVR non viene stilato in ambienti di lavoro le cui condizioni sono di notevole pericolosità o in cui opera un grande numero di dipendenti

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