L’INAIL ha aggiornato il modulo per la “oscillazione per prevenzione”, una notizia di carattere nazionale che interessa anche le aziende umbre, ora che i tassi d’infortunio nelle imprese dell’Umbria sono in netto calo su base annua. Per il periodo successivo al primo biennio, le aziende possono ottenere l’oscillazione del tasso per prevenzione, in pratica premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno 2 anni , che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).

La “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015¹, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

 

lavoratori-annoriduzione
fino a 1028%
da 11 a 5018%
da 51 a 20010%
oltre 2005%

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda (solo in via telematica, nonostante la presenza capillare di uffici INAIL in tutta la regione, non solo a Perugia e Terni ma pure a Gubbio, Orvieto, Castiglione del Lago, Città di Castello e Foligno). La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente al 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda medesima.

L’azienda, inoltre, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015².

La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Ad esempio, la richiesta di riduzione per l’anno 2016 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2014, con interventi di miglioramento effettuati nell’anno 2015 ed è operante sul tasso di premio del 2016, applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2016 (autoliquidazione 2017).

Come dicevamo sopra, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio³ dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

Il fac-simile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.

L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

¹ che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del DM del 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal DM 3 dicembre 2010
² in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015
³ 29 febbraio in caso di anno bisestile

× Come posso aiutarti?