Obiettivo Sicurezza vi ricorda l’obbligo di comunicare (qualora non lo aveste già fatto) in via telematica all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale interno (RLS). Risulta quindi essere del tutto inutile provare a recarsi nelle sedi territoriali in Umbria dell’INAIL (Istituto Nazionale Assicurativo per gli Infortuni sul Lavoro) per consegnare a mano la documentazione.
La comunicazione dovrà essere fatta esclusivamente in via telematica, nella modalità prevista dalla legge, dalla persona che dispone delle credenziali di accesso al punto cliente INAIL aziendale (quindi il consulente del lavoro o la ditta stessa). Sarà necessario disporre oltre ai consueti dati anagrafici del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), del suo codice fiscale e inserire la data di nomina o elezione dello stesso in quel ruolo.
La circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 indica che l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 Marzo di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 Dicembre dell’anno precedente.
Una successiva circolare Inail n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11 summenzionata), chiarisce che la comunicazione sia necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione o variazione.
Dunque l’obbligo di comunicazione non è su base annuale ma scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello già segnalato. In mancanza di tali comunicazioni si ritiene immutata la situazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza già comunicata. Si ricorda infine che la mancata comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL è sanzionabile da 50 a 300 euro da parte degli ispettori INAIL.
Per quanto invece concerne le attività i cui lavoratori avessero optato per un RLS territoriale (RLST) e quindi non interno all’azienda, la comunicazione non dovrà invece essere fatta.