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Circolare INL sul datore di lavoro per primo soccorso e prevenzione incendi

Datore di lavoro e sicurezza

La normativa che consente al datore di lavoro di accentrare su di sé i ruoli di addetto alla gestione delle emergenze, lotta antincendio e misure di primo soccorso (es.: attività di evacuazione) ha cercato nel corso delle sue revisioni di conciliare l’esigenza di garantire un livello adeguato di sicurezza ai lavoratori senza tuttavia imporre oneri impossibili alle aziende più piccole (infatti per un periodo la deroga è stata applicata solo alle attività con un massimo di cinque dipendenti). A tal proposito quest’anno una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a valutare da quanti addetti farsi supportare in queste operazioni tenendo conto di quanti effettivamente ne siano necessari per operare in maniera adeguata (e tale valutazione non è discrezionale, bensì egli deve attenersi a quanto indicato nell’art. 43 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Fra l’altro uno dei concetti chiave sottolineati dalla circolare dell’INL è che sebbene il datore di lavoro possa assorbire i ruoli ciò non significa affatto che per questo debba agire da solo, la sicurezza è un processo che coinvolge, pur con differenze legate ai ruoli operativi e alle posizioni apicali o meno, l’intera azienda, a maggior ragione i dipendenti designati per seguirlo nell’implementare e attivare dette attività. Costituisce prerequisito ineludibile quindi che all’assunzione dei ruoli sia associata una formazione adeguata sui temi toccati.

Tale concessione di concentrare simili ruoli nel datore di lavoro non si applica però nelle aziende ad alto rischio, le quali sono tenute ad istituire un servizio interno di prevenzione e protezione. Tali aziende sono quelle a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le aziende che trattano o detengono sostanze radioattive, le aziende industriali con oltre 200 lavoratori e quelle estrattive con oltre 50 lavoratori, e le strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori.

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