La periodicità dell’aggiornamento del corso di formazione e addestramento per addetti antincendio rischia di venire fraintesa da molti imprenditori e professionisti, i quali ci raggiungono per un parere informato. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito.
La formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, sono regolamentate dall’articolo 37 del Decreto.legislativo 81/2008 e dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 nei quali è specificato che gli addetti Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e che essa debba essere aggiornata periodicamente senza però specificarne la periodicità. Sul tema si sono espressi, con delle circolari e note, alcuni Dipartimenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (perciò non si tratta dell’interpretazione personale di uno o più consulenti), ci si riferisce quindi agli organismi più autorevoli in materia di Prevenzione Incendi e Formazione in materia antincendio.
In particolare con la nota numero 1014 del 26 gennaio 2012 la Direzione Regionale Emilia Romagna del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in risposta ad un quesito posto dal Comando provinciale dei VVFF di Forlì-Cesena, scrive che si ritiene la cadenza triennale “[…] ragionevole in analogia a quanto previsto in materia di pronto soccorso” fatte salve diverse valutazioni in merito da parte del Datore di lavoro.
Sebbene pertanto la legge lasci un certo margine di discrezionalità al datore di lavoro, il consiglio che ci sentiamo di dare a chi ci chiede lumi è sicuramente quello di non ignorare il parere espresso per iscritto dai Vigili del Fuoco (organismo di vigilanza, fra l’altro). Su tali basi suggeriamo caldamente di provvedere all’’aggiornamento su base triennale degli addetti antincendio perché non dimentichiamo che il fine da perseguire è la prevenzione, senza considerare poi le sanzioni in caso di mancato aggiornamento della formazione.