La sicurezza sul lavoro viene percepita come qualcosa incentrato e limitato al perimetro della sede aziendale. Tale concetto è errato, va invece garantita sia a chi per lavoro deve trasportare beni e persone (autotrasportatori, conduttori d’autobus, corrieri, tassisti, ecc.) sia a chi è costretto a percorrere molti chilometri ogni giorno al volante dell’auto aziendale, pensiamo ad esempio ai rappresentanti di commercio o ai dipendenti in trasferta. Qua in Umbria abbiamo una presenza marginale di autostrade, appena 64 km, che lambiscono Orvieto, mentre gli altri centri come Perugia, Terni, Spoleto, Foligno, ecc., sono collegati da strade statali, o nel caso di quelli minori da tratti più periferici, con minori misure di sicurezza per chi guida, lavoratori inclusi, è il caso delle strade montane per chi opera facendo il pendolare con Cascia o Norcia.
La giurisprudenza riconduce al datore di lavoro la responsabilità della sicurezza del dipendente che si trovi su strada. In particolare abbiamo tre casistiche riconducibili:
- Infortuni in itinere recandosi o tornando dal lavoro;
- Infortuni avvenuti al volante durante il lavoro;
- infortuni durante lavori di manutenzione, gestione, pronto intervento e soccorso (esempi riconducibili all’attività di soccorso stradale dei carri attrezzi, soccorritori di ambulanze, operatori delle forze dell’ordine, ecc.);
Fra l’altro è bene ricordare pure come sentenze di Cassazione abbiano stabilito che il datore sia tenuto responsabile anche in caso di imprudenza dello stesso lavoratore alla guida, al pari di quanto già succede con gli altri strumenti di lavoro in sede. Si badi che il datore risponde oltre che degli incidenti conseguenti a una errata o assente manutenzione del mezzo, anche dei casi in cui il sinistro sia dovuto alla stanchezza del lavoratore gravato di un carico di lavoro eccessivo.