La videoconferenza viene assimilata alla formazione in presenza per quanto riguarda i corsi di sicurezza sul lavoro, questo è quanto viene stabilito all’articolo 9 bis della Lg. 19 maggio 2022, n. 52 uscita in Gazzetta ufficiale. Questa misura rientra in quelle più ampie per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ora che è concluso lo stato di emergenza.
Il testo completo dell’articolo recita: «Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro). – 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».
Troviamo quindi un esplicito richiamo al Testo Unico (81/08) che equipara le due modalità di formazione, fatta eccezione per quei casi in cui siano previsti un addestramento o un prova pratica da svolgersi obbligatoriamente in presenza. Si noti inoltre il riferimento alla modalità sincrona della videoconferenza, con questo termine si intende quella in cui formatore e discente sono presenti contemporaneamente all’interno della sessione online e interagiscono attraverso il mezzo con cui viene erogata, questo a differenza della modalità asincrona invece in cui chi apprende consuma materiale audiovisivo e/o testuale autonomamente senza la presenza in quel momento del docente.
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