Una nuova sentenza di Cassazione stabilisce che la presenza della marcatura CE non basta a sollevare da eventuali responsabilità penali il datore di lavoro in caso di incidente in danno del dipendente. Sotto la voce “marcatura CE”, in vigore ormai dal 1993, ricadono le pratiche obbligatorie per tutti i prodotti soggetti a direttive comunitarie o regolamenti dell’Unione Europea con l’obiettivo di garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dagli stessi (a titolo di esempio inesaustivo citeremo la Direttiva Macchine, la Direttiva bassa tensione, la Direttiva compatibilità elettromagnetica, ecc.).
Il caso oggetto della sentenza dimostra come di fronte a una palese difformità del macchinario (già oggetto di certificazione di conformità all’atto dell’immissione in commercio e ripetuta sulle modifiche in seguito apportate) e ai suoi vizi evidenti da cui risultano rischi altrettanto ovvii, il datore di lavoro ha omesso di prendere adeguati provvedimenti a tutela del lavoratore, come evitargli le procedure più rischiose e/o aggiungendo una protezione al macchinario che ne impedisse l’accesso degli arti agli elementi che restavano in movimento anche dopo la pressione del pulsante di arresto.
Per analogia la stessa colpa si estenderebbe a tutti i datori che, in condizioni analoghe di fronte ad eventi prevedibili e possibilità di condotte alternative meno rischiose, omettano di vigilare e si affidino alla sola presenza della marcatura per la sicurezza dei dipendenti, la quale è condizione necessaria ma non sufficiente.
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