Le misure relative alla cosiddetta Fase 2 hanno comportato tra l’altro l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 Marzo 2020 (testo integrale della nuova stesura disponibile qua). Diciamo subito che viene riconfermato l’impianto originale dell’accordo con alcune aggiunte significative, ad esempio l’obbligo per il datore di lavoro di collaborare con le istituzioni per misure specifiche aggiuntive nelle zone particolarmente a rischio (pure qua in Umbria, tra le regioni più resistenti al contagio, è stato necessario dichiarare zone rosse come è successo per la frazione Pozzo di Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia o come, ancora in corso mentre scriviamo, per il comune di Giove nella provincia di Terni).

A livello diagnostico effettuare la visita per chi rientra in generale dal periodo di malattia a prescindere dalle disposizioni originali del Testo Unico 81/08 mentre nello specifico per chi è guarito dal CoVid19 serve il certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone, nonché il medico del lavoro potrà in concerto con le autorità suggerire strumenti di diagnosi.

Sul fronte della prevenzione troviamo nel protocollo una collaborazione tra imprese, committenti e autorità preposte nella vigilanza sulla prevenzione con la responsabilità del datore di lavoro di estendere le misure anti-coronavirus anche alle maestranze degli appaltatori operanti nei suoi spazi, sanificazione straordinaria nelle zone particolarmente delicate o interessate da casi sospetti, adozione di mascherina, distanziamento sociale e smart working (quest’ultimo ove praticabile), l’adozione di mezzi di trasporto privati o, dietro opportune precauzioni, aziendali, l’individuazione col medico del lavoro dei soggetti fragili (in relazione all’età e altri fattori) o con un pregresso di CoVid19 per un loro reinserimento tutelato.

Come da accordo originale, viene costituito in azienda un comitato per l’applicazione e verifica di tali normative assieme a rappresentanze sindacali e RLS.

Infine, ma non meno importante, il mancato rispetto di quanto sopra esposto da cui ne derivi l’impossibilità di offrire le necessarie garanzie di sicurezza può comportare di conseguenza la sospensione delle attività finché tali requisiti non verranno soddisfatti.

Siamo a vostra disposizione per valutare le misure adeguate necessarie a riaprire o continuare la propria attività in sicurezza. Potete contattarci via Whatsapp, telefono o email.

× Come posso aiutarti?