È uscito in Gazzetta Ufficiale il DL “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, in vigore dal 25 Marzo 2022. Come si evince facilmente dal titolo delinea tutte le misure per un graduale ritorno alla normalità, incluso negli ambienti di lavoro. Abbiamo fatto un sunto delle undici pagine del Decreto Legge originale per la parte attinente al nostro ambito di competenza, creando specchietti illustrativi dei vari passaggi da applicare. Rispetto alle disposizioni presenti nel decreto le singole regioni, come la stessa Umbria, possono apportare correzioni solo in senso ristrettivo ma l’andamento dell’attuale curva epidemica suggerisce che non ce ne saranno. In ogni caso avremo cura di aggiornare il presente post con eventuali aggiornamenti e modifiche successive.
Innanzitutto si va verso la fine del sistema delle zone colorate per le regioni, il superamento graduale del green pass e l’eliminazione delle quarantene precauzionali.
L’accesso al luogo di lavoro dal primo aprile sarà possibile per tutti, compresa la fascia degli ultracinquantenni, col solo Green Pass di base e l’obbligo sarà eliminato in toto dal primo maggio. Ricordiamo però che sino a fine 2022 resta in vigore l’obbligo vaccinale, con la sospensione dal lavoro per gli inadempienti, per coloro che esercitano professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; stesso termine per l’obbligo di green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
La tabella di marcia per il green pass sarà di abolizione di quello base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste nel momento in cui scriviamo (obbligo abolito il 25 marzo) e di abolizione sia di quello base che rafforzato per il consumo di cibo e bevande all’aperto, per le attività sportive outdoor, per l’accesso a negozi, attività commerciali, uffici pubblici, musei, per l’alloggio in hotel (e solo i ristoranti degli alberghi richiederanno green pass per l’accesso), per il trasporto pubblico locale dal primo aprile. Resterà invece necessario il green pass base per tutto il mese di aprile per l’accesso a mezzi di trasporto di lunga percorrenza, mense, catering, ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo, ad eccezione di quelli all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, concorsi pubblici, corsi di formazione (sia pubblici che privati), partecipazione come pubblico agli eventi e competizioni sportive all’aperto, accesso degli ultracinquantenni al luogo di lavoro.
Sempre per tutto aprile vigerà il requisito di green pass rafforzato per accedere a piscine, palestre, agli sport di squadra e di contatto e le attività al chiuso connesse (inclusi spogliatoi e docce con l’eccezione degli accompagnatori di soggetti non autosufficienti), a convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi e relative attività al chiuso (escludendo i centri per l’infanzia), feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al chiuso, locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario. L’accesso ad hospice e RSA invece richiederà green pass rafforzato sino a fine anno.
Quanto alle mascherine queste saranno obbligatorie sito a tutto Aprile in tutti i luoghi al chiuso e verranno chieste le FFP2 per mezzi di trasporto quali aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico, funivie, cabinovie, seggiovie (se usate con chiusura delle cupole paravento), spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive, mentre vanno bene pure le chirurgiche in sale da ballo e discoteche, ad eccezione del momento del ballo,e soprattutto per i lavoratori che nello svolgimento dell’attività “sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro“, le mascherine chirurgiche sono considerate “dispositivi di protezione individuale“. Tali norme si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
In ultimo, ma non meno importante, l’obbligo vaccinale permane fino al 15 giugno per il personale della scuola, del comparto sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale, personale del Dipartimento amministrazione penitenziaria, personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale. Il medesimo obbligo si estende sino a fine anno per il personale sanitario e delle RSA.
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