Questo mese è uscito un nuovo decreto legge (DL 19/2024) ad ampio spettro legato al PNRR che tra i vari aspetti va a coprire pure la sicurezza sul lavoro al Capo VIII negli articoli 29, 30 e 31. Le novità da un lato puntano a contrastare irregolarità e infrazioni che mettono a rischio la salute dei lavoratori, dall’altro offrono un sostegno a chi opera correttamente. Andiamo a vederle più in dettaglio:
Il primo aspetto è il giro di vite sulle violazioni in edilizia e agricoltura, proprio per evitare che i fondi assegnati tramite il PNRR vadano ad alimentare situazioni di illegalità, estendendo la responsabilità in solido che ora copre committente imprenditore oppure datore di lavoro, appaltatore, eventuale subappaltatore fino al cosiddetto appaltatore fittizio, ovvero la figura che dà lavoro a soggetti non autorizzati e che finora era escluso da questa catena di responsabilità.
La seconda grande novità che sta occupando i titoli dei giornali è l’introduzione di quella che viene chiamata “patente a crediti”, l’entrata in vigore è prevista per il primo ottobre di quest’anno, come obbligatoria per imprese (escluse quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA) e autonomi che lavorino nei cantieri edili. In maniera analoga al sistema che regola la patente di guida c’è un montepremi di partenza di 30 punti a scalare a seconda delle sanzioni comminate, recuperabili attraverso la partecipazione a corsi di sicurezza sul lavoro, nel caso però di conseguenze gravi come invalidità o morte del lavoratore l’INAIL può sospendere la patente fino a una durata di 12 mesi.
Al terzo punto del DL 19/2024 troviamo la lista di conformità INL, un elenco di datori di lavoro che siano risultati in regola sotto tutti gli aspetti a fronte dell’accertamento ispettivo i quali per i successivi 12 mesi non saranno oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad eccezione delle verifiche sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, accertamenti su richiesta e attività d’indagine delle Procure.
Il quarto copre la congruità del costo del lavoro rispetto all’importo complessivo dell’appalto, sia pubblico che privato, valutazione che finisce in capo al responsabile di progetto prima di procedere al saldo del dovuto. Lavori che abbiano un costo del personale livellato verso il basso a livello irrealistico sottintendono che si sia lesinato sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori coinvolti.
La quinta voce dell’elenco incentiva il ravvedimento operoso da parte del datore di lavoro che regolarizza le sue irregolarità nell’impiego di dipendenti prima che arrivi un’ispezione o che l’ente gliene chieda conto abbassando l’importo delle sanzioni correlate.
In ultimo il decreto legge provvede a rafforzare l’attività d’ispezione rimpolpandone l’organico sia a livello di professionisti assunti dalle rispettive regioni tramite concorso che di Carabinieri per la tutela del lavoro.
Obiettivo Sicurezza Lavoro si rende disponibile per assistervi nell’adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutela dei vostri dipendenti. Chiamateci al numero 3407920095 oppure scriveteci all’indirizzo email info@obiettivosicurezzalavoro.com .