Nell’ormai lontano 2017 avevamo pubblicato uno specchietto delle sanzioni previste per il datore di lavoro che ometta la formazione del lavoratore, dei dirigenti, dei preposti o del rappresentante dei lavoratori per sicurezza (RLS), o infine che questa sia erogata ma in maniera carente. Torniamo quindi sull’argomento per affrontarlo in maniera più approfondita tenendo conto anche delle novità legislative intervenute nel frattempo.

Il cardine giuridico è come sempre il consueto Testo Unico 81/08, il quale stabilisce che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico debbano avere luogo al momento della costituzione del rapporto di lavoro in caso di assunzione, mentre in regime di somministrazione all’inizio dell’utilizzazione. Più precisamente una sentenza di Cassazione di febbraio di quest’anno fa giurisprudenza e chiarisce come sussista l’obbligo di erogare la formazione ai lavoratori prima di adibirli alle rispettive mansioni. Si noti nel contesto come la formazione preceda e si affianchi all’addestramento e come quest’ultimo non possa prescindere da essa. La sentenza di cui sopra stabilisce la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia da parte del datore nel non aver fornito al lavoratore formazione adeguata e sufficiente sulla salute e sicurezza del lavoro. Più in dettaglio la Corte vieta di mettere il lavoratore all’opera qualora il corso sulla sicurezza non sia ancora stato completato, come da precedenti sentenze analoghe avverte che l’affiancamento di un collega più esperto e anziano è misura insufficiente rispetto a una formazione strutturata e completa erogata da un soggetto qualificato e abilitato a somministrare corsi sulla materia, nonché che eventuali divieti a svolgere questa o quella mansione organica all’attività svolta non esonerano il datore di lavoro dalle sue responsabilità sulla salute e incolumità del lavoratore. In ultimo che qualora ci siano delle conseguenze negative per il lavoratore dalla mancata erogazione di formazione e informazione sul tema, rispondono dell’infortunio il datore di lavoro e i suoi delegati.

La formazione dei lavoratori non si improvvisa, Obiettivo Sicurezza Lavoro si rende disponibile per tenere loro corsi di sicurezza sul lavoro a norma di legge, per la serenità vostra e loro. Chiamateci al numero 3407920095 oppure scriveteci all’indirizzo email info@obiettivosicurezzalavoro.com .

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