Mancavano ancora gli ultimi chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ma il debutto è alle porte e dobbiamo essere tutti pronti. Infatti dal primo ottobre, ovvero martedì prossimo, decorre l’inizio della patente a punti nei cantieri, come da decreto attuativo uscito nel weekend. Lunedì poi, puntuale, è arrivata la circolare in proposito dall’INL a dissolvere gli ultimi dubbi che aleggiavano sulla novità.

In primis sappiamo che l’obbligo ricade in capo a imprese e autonomi che operino fisicamente nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di chi si occupa di mera fornitura e dei vari ingegneri, geometri, architetti e chiunque altro sia lì a fornire prestazioni di natura intellettuale. In ultimo, come già visto in un post precedente, sono escluse dall’obbligo tutte le imprese in possesso di certificazione SOA dal III livello in su.

A sua volta per ottenere il rilascio della patente a punti sono richiesti vari requisiti che dipendono dalla natura del richiedente come: iscrizione alla camera di commercio, adempimento degli obblighi formativi, possesso del DURC in corso di validità, possesso del DVR ove applicabile, possesso della certificazione di regolarità fiscale ove richiesto dalla normativa, designazione del RSPP ove applicabile.

A questo punto siete pronti a richiedere la patente a punti. il richiedente (legale rappresentante o lavoratore autonomo, ai fini del conseguimento a quest’ultima categoria sono assimilate anche le imprese individuali senza lavoratori) o chi per lui (soggetto munito di delega tra cui consulenti del lavoro, commercialisti, CAF e avvocati) può collegarsi tramite SPID o CIE al portale dell’INL ed autocertificare il possesso dei requisiti suindicati ricorrendo invece a dichiarazioni sostitutive per quanto concerne obblighi formativi, DVR e RSPP.

Badate bene che il portale per richiedere la patente a punti sarà attivo solo dal 1 ottobre stesso ma intanto per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, in fase di prima applicazione, dal 23 settembre 2024, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello autocertificazione requisiti Patente a Crediti.  Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Il legale rappresentante deve informare della presentazione della domanda il RLS o il RLST entro 5 giorni dal deposito.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti sulle modalità di conseguimento, applicabilità al vostro caso specifico e tutte le future istanze (decurtamento dei punti, modalità di recupero degli stessi, cause possibili di decurtazione, ecc.) vi invitiamo a contattarci chiamandoci al numero 3407920095 oppure scrivendoci all’indirizzo email info@obiettivosicurezzalavoro.com o infine via Whatsapp.

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