In Umbria il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL (ex ISPESL), e per conoscenza alla ASL, la messa in esercizio dei nuovi impianti elettrici di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche entro 30 giorni dalla realizzazione degli stessi, ovvero dalla data della Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico rilasciata dall’installatore abilitato. Tale obbligo sussiste ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n.462 del 2001.
La procedura da seguire è indicata nel modulo “Modello INAIL 462-DE” scaricabile direttamente dal sito INAIL e prevede di utilizzare il PDF sopraindicato cui va allegata la dichiarazione di conformità dell’elettricista ed inviarli via PEC all’indirizzo terni-ricerca@postacert.inail.it oppure a mezzo R/R o infine tramite raccomandata a mano alla sede INAIL territorialmente competente, in particolare per l’Umbria all’INAIL di Terni, Via F. Turati 18/20 – 05100 TERNI (TR) previo versamento di 30,00 € (cfr. riferimenti sul modello). L’attestazione di tale versamento dovrà essere anch’essa allegata al modello di trasmissione e alla dichiarazione di conformità;
Per la trasmissione all’ASL è sufficiente inviare, a mezzo email PEC agli indirizzi aslumbria1@postacert.umbria.it per l’ASL1 e aslumbria2@postacert.umbria.it per l’ASL2, il modello disponibile da questa pagina senza ulteriori versamenti ma con la copia della Dichiarazione di conformità dell’elettricista.
Per la compilazione del modulo di trasmissione “Modello INAIL 462-DE” vanno indicati i riferimenti dell’impianto installato quindi è opportuno contattare l’elettricista che ha realizzato l’impianto e che ha rilasciato la dichiarazione di conformità e farlo insieme a lui.
NB: tale obbligo va comunque soddisfatto (anche se trascorsi i 30 giorni dalla conformità).
Periodicità delle verifiche:
Il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto di terra e scariche atmosferiche, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni. La periodicità è invece biennale per quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Le verifiche straordinarie vengono invece effettuate nei casi di esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell’impianto, richiesta del datore del lavoro per particolari esigenze.
Per capire da quando decorra la periodicità delle verifiche ci sono due interpretazioni: secondo la prima la periodicità biennale e quinquennale va calcolata rispetto alla data riportata sulla dichiarazione di conformità. Per la seconda, invece la data di periodicità va calcolata rispetto a quella di messa in servizio dell’impianto di terra. Questa seconda interpretazione è la più diffusa.
Obiettivo Sicurezza Lavoro si rende disponibile per assistervi nel corretto disbrigo di tali obblighi. Chiamateci al numero 3407920095 oppure scriveteci all’indirizzo email info@obiettivosicurezzalavoro.com .