MEDICINA DEL LAVORO
Medicina del lavoro, visite pre-assuntive e sorveglianza sanitaria
All’interno dello Studio troverete anche il servizio di medicina del lavoro, infatti sono presenti medici competenti di nostra fiducia al vostro servizio per effettuare le visite di legge ai lavoratori e agli ambienti di lavoro della vostra azienda, in tal senso arriviamo a coprire il comprensorio spoletino, quello folignate, nursino e in generale tutto il territorio umbro. In generale il medico del lavoro o il medico competente è colui che disponendo di una determinata formazione professionale (art.38 del D.lgs 81/08) viene nominato dal datore di lavoro (art.2 D.lgs 81/08) e collabora con lui nella valutazione dei rischi aziendali, effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (sia preassuntiva che periodica), visita i luoghi e gli ambienti di lavoro, è a conoscenza del ciclo produttivo e prende parte alla riunione periodica come definito all’art.35 del D.lgs 81/08. Nello specifico gli obblighi e i compiti del medico competente (art 25 D.lgs 81/08) sono cosi individuati:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro comprende:
- la visita medica preventiva, per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione a cui dovrebbe essere destinato;
- la visita medica periodica per verificare le condizioni di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità sulla mansione svolta;
- la visita medica richiesta dal lavoratore, nel caso in cui il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali;
- la visita medica al momento dell’assunzione, quando si viene assegnati ad un’altra mansione o alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’idoneità espressa dal medico competente può essere totale, parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. In caso di inidoneità espressa dal medico, il datore di lavoro è tenuto ad affidare al lavoratore una mansione meno rischiosa per la sua salute.